diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 7975 del 24/05/1995 Ud. (dep. 18/07/1995) Rv. 202174 - 01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del Difensore | Determinato dall'adesione ad agitazione di categoria - Rinvio del dibattimento - Tempestiva comunicazione dell'impedimento - Necessità.
Stato
decisa il 1995-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202174-01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del Difensore

Il difensore che intende astenersi dalla partecipazione alle udienze, in adesione alla agitazione proclamata dagli organismi di categoria, deve comunque comunicare tempestivamente detto impedimento ai sensi dell'art. 486 comma quinto cod. proc. pen., perché esso possa determinare il rinvio necessario del dibattimento. Ciò per la ovvia considerazione che la comunicazione, quale atto proveniente dalla parte interessata, serve anche a manifestare la inequivoca partecipazione del singolo alla protesta collettiva della categoria, alla quale avrebbe potuto non aderire.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 quinquies, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)