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Sez. 3, Sentenza n. 2417 del 29/11/1995 Ud. (dep. 15/01/1996) Rv. 203907 - 01

Difesa e difensori - In genere | Adesione del difensore ad uno sciopero proclamato dalla categoria - Astensione dalle udienze - Legittimo impedimento - Sussistenza - Rinvio dell'udienza - Necessità - Limiti - Tempestiva comunicazione dell'adesione - Necessità - Assenza di ragioni di particolare urgenza per la celebrazione di dibattimento - Necessità.
Stato
decisa il 1995-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203907-01

Difesa e difensori - In genere

L'adesione dell'avvocato difensore ad uno sciopero proclamato dalla categoria che comporti l'astensione dalle udienze, costituisce legittimo impedimento e determina la necessità di rinviare il dibattimento, ma è necessario che l'adesione allo sciopero venga comunicata tempestivamente all'ufficio procedente e che non sussistano validi motivi di urgenza per la celebrazione del processo, come sicuramente è l'imminenza della scadenza del termine di prescrizione del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)