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Sez. 3, Sentenza n. 3911 del 03/07/1984 (Rv. 435861 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PROROGA - SPETTANZA - CONDIZIONI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - PROVA - INCIDENZA SULL'AFFITTUARIO - CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE - DEDUCIBILITÀ DI ELEMENTI PRESUNTIVI - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO NOTORIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435861-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PROROGA - SPETTANZA - CONDIZIONI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - PROVA - INCIDENZA SULL'AFFITTUARIO - CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE - DEDUCIBILITÀ DI ELEMENTI PRESUNTIVI - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO NOTORIO - IRRILEVANZA.*

La prova della qualità di coltivatore diretto dev'essere fornita, in concreto ed in relazione alle necessità colturali del fondo, dall'affittuario che voglia avvalersi del diritto alla proroga; a tal fine, le certificazioni anagrafiche, e le altre attestazioni amministrative predisposte per scopi diversi da quelli contemplati dalle norme vincolistiche, possono fornire solo elementi presuntivi, ma non assurgere al valore di prova piena, mentre le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in quanto provenienti dallo stesso soggetto interessato alla dimostrazione delle qualità o dei fatti in essi attestati, sono prive di valore probatorio in Sede giurisdizionale. (V 363/83, mass n 425173; (V 4168/76, mass n 382844).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 1, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)