Sez. 3, Sentenza n. 2610 del 13/03/1987 (Rv. 451731 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - QUALIFICA DI AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - ACCERTAMENTO - CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI AMMINISTRATIVE PREDISPOSTE PER ALTRI FINI - DEDUCIBILITÀ DI ELEMENTI PRESUNTIVI - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - QUALIFICA DI AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO - ACCERTAMENTO - CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI AMMINISTRATIVE PREDISPOSTE PER ALTRI FINI - DEDUCIBILITÀ DI ELEMENTI PRESUNTIVI - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITÀ.*
In materia di prelazione e riscatto agrari, le certificazioni ed attestazioni amministrative predisposte per altri fini non sono idonee a fornire la prova piena e irrefragabile dell'esistenza in capo a un soggetto di qualifiche come quella di affittuario coltivatore diretto ed è ben possibile, quindi, fornire, con gli altri mezzi consentiti dalla legge, la prova contraria, ossia che la coltivazione del fondo avviene, in realtà, mediante l'impiego di mano d'opera estranea, senza il concorso di forze proprie dell'affittuario e del suo nucleo familiare. (V 1130/86, mass n 444632; (V 3911/84, mass n 435861; (V 363/83, mass n 425173; (V 4168/76, mass n 382844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)