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Sez. 6 - , Sentenza n. 11626 del 11/02/2020 Ud. (dep. 07/04/2020) Rv. 278963 - 03

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Corruzione susseguente in atti giudiziari - Rilevanza della conformità o meno dell’atto ai doveri d’ufficio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278963-03

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE

Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione in atti giudiziari, è indifferente che l'atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d'ufficio, assumendo rilievo preponderante la circostanza che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere costituzionale di imparzialità e terzietà soggettiva ed oggettiva, alterando la dialettica processuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato di cui all'art.319-ter cod.pen. è configurabile anche nella forma della corruzione susseguente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)