Sez. 3, Sentenza n. 4497 del 24/02/2010 (Rv. 611879 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE | Sentenza di accoglimento - Effetto retroattivo - Conseguenze - Diritto del retrattato agli interessi legali sul prezzo corrisposto - Sussistenza - Domanda - Necessità - Esclusione.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE
L'accoglimento della domanda di retratto successorio, togliendo causa, con effetto retroattivo, alle attribuzioni patrimoniali del contratto, comporta, per effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il retrattato ha diritto ad ottenere, anche se non li ha richiesti, gli interessi legali sul prezzo che il retraente deve corrispondergli, sebbene il relativo obbligo abbia per oggetto un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)