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Sez. 2, Sentenza n. 3049 del 09/04/1997 (Rv. 503590 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE | Sentenza di accoglimento - Effetti - Retrattato - Diritto agli interessi legali sul prezzo corrisposto - Effetto naturale di detta sentenza - Domanda per la prima volta in appello - Ammissibilità - Domanda nuova - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503590-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE

L'accoglimento della domanda di retratto successorio (art. 732 cod. civ.), che, con effetto retroattivo, toglie causa alle attribuzioni patrimoniali del contratto, comporta, per effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il retrattato ha diritto ad ottenere, anche se non li ha richiesti, gli interessi legali (art. 1282 cod. civ.) sul prezzo - debito di valuta - che il retraente deve corrispondergli; pertanto non è domanda nuova quella formulata dal retrattato, per la prima volta in appello (art. 345 cod. proc. civ.), per la corresponsione di tali interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1499, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)