Sez. U, Sentenza n. 7947 del 21/05/2003 (Rv. 563367 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Conclusioni del pubblico ministero - Notificazione agli avvocati delle parti - Applicabilità in caso di trattazione del ricorso in udienza pubblica - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
Nel giudizio di cassazione, l'operatività dell'art. 375, quarto comma, cod. proc. civ., il quale impone la previa notifica delle conclusioni del pubblico ministero agli avvocati delle parti, presuppone che la causa sia trattata in camera di consiglio; detta norma è, pertanto, inapplicabile ove la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza. (Nella specie - disposta la trasmissione degli atti dal primo presidente al procuratore generale per le sue richieste ravvisandosi nella specie un'ipotesi di inammissibilità del ricorso - il procuratore generale, ritenuto che invece una siffatta ipotesi non esistesse, aveva chiesto che la causa fosse discussa alla pubblica udienza, ed in tal senso venne poi disposto, senza che tali conclusioni venissero portate a conoscenza del resistente almeno venti giorni prima dell'udienza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)