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Sez. U, Ordinanza n. 101 del 29/01/1993 (Rv. 480580 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Pronuncia in camera di consiglio | Precedente fissazione per l'udienza pubblica - Ricorso - Trattazione in camera di consiglio - Ammissibilità - Violazione del diritto costituzionale di difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480580-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Pronuncia in camera di consiglio

L'operatività dell'art. 375 cod. proc. civ., che, quando sussistono le condizioni ivi previste, prevede la possibilità di trattazione del ricorso per cassazione in camera di consiglio - da ritenersi consentita, in difetto di contraria previsione espressa, anche con riguardo alle pronunce rimesse alla competenza delle sezioni unite (nella specie, adite per l'impugnazione di provvedimento disciplinare irrogato al Consiglio superiore della magistratura - non è preclusa dal fatto che il medesimo ricorso sia stato in precedenza fissato per l'udienza pubblica - in quanto il rinvio della causa a nuovo ruolo restituisce al primo presidente il potere di scelta fra tale udienza e l'adunanza della camera di consiglio - e, manifestamente, non viola il diritto costituzionale di difesa, sia perché l'oralità non è di questo diritto connotato indefettibile, sia perché le esigenze difensive sono garantite dall'osservanza di adeguato contraddittorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)