Sez. 1, Sentenza n. 2286 del 19/03/1997 Cc. (dep. 11/04/1997) Rv. 207243 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Condanna del difensore alle spese processuali - Possibilità - Esclusione - Fattispecie relativa ad inammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore per erronea indicazione del provvedimento impugnato.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE
Fra le "parti private" che, ai sensi dell'art. 592, comma primo, cod. proc. pen., vanno condannate alle spese del procedimento in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione non può mai ricomprendersi il difensore, giacché la soccombenza è sempre e comunque riferibile alla parte assistita, mentre eventuali carenze o errori del difensore possono dar luogo soltanto all'esperibilità dei rimedi previsti in materia di responsabilità per colpa professionale. (Nella specie, l'impugnazione proposta dal difensore di un imputato era stata dichiarata inammissibile, con condanna alle spese del predetto difensore, a cagione dell'erronea indicazione del provvedimento impugnato, attribuito ad un organo giudiziario diverso da quello che lo aveva effettivamente emesso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)