Sez. 4, Sentenza n. 47928 del 19/10/2004 Ud. (dep. 10/12/2004) Rv. 230197 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso | Dichiarazione di inammissibilità di ricorso proposto da difensore non legittimato - Condanna del difensore e non della parte privata alle spese ed alla sanzione pecuniaria - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso
Qualora, a causa della mancata legittimazione del difensore (nella specie per non essere questi iscritto all'albo speciale previsto dall'art. 613 cod. proc. pen.), il ricorso da lui proposto venga dichiarato inammissibile, la condanna alle spese ed alla prescritta sanzione pecuniaria deve comunque essere pronunciata, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 592 cod. proc. pen., nei confronti non del difensore ma della parte privata, a meno che non risulti che quest'ultima non abbia in alcun modo aderito all'iniziativa del difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)