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Sez. 1, Sentenza n. 539 del 24/02/1972 (Rv. 356544 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCIO, ARTI E PROFESSIONI - IN GENERE - ISCRIZIONE A RUOLO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DA PARTE DEGLI UFFICI ERARIALI DELLE IMPOSTE DIRETTE - AMMISSIBILITA ANCHE PER L'IPOTESI DI REDDITI ESENTI DALL'IMPOSTA DI RM.*
Stato
decisa il 1972-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356544-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCIO, ARTI E PROFESSIONI - IN GENERE - ISCRIZIONE A RUOLO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DA PARTE DEGLI UFFICI ERARIALI DELLE IMPOSTE DIRETTE - AMMISSIBILITA ANCHE PER L'IPOTESI DI REDDITI ESENTI DALL'IMPOSTA DI RM.*

Gli uffici erariali delle imposte dirette sono legittimati in via esclusiva alla iscrizione a ruolo ed alla riscossione dell'imposta per l'industria, il commercio, le arti e le professioni (icap) sia nel caso di redditi tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile, sia nel caso di redditi esenti. (Conf 3020'71).*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 275, Legge 16/06/1939 num. 942 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)