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Sez. 1, Sentenza n. 1748 del 06/05/1975 (Rv. 375393 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCI, ARTI E PROFESSIONI - IN GENERE - ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE - DISCIPLINA - ASSIMILAZIONE ALLE IMPOSTE DIRETTE ERARIALI - CONSEGUENZE PROCESSUALI - SOSTITUZIONE DELLO STATO AL COMUNE - GIUDICATO NELLA CONTROVERSIA TRA STATO E CONTRIBUENTE - OPPONIBILITA AL COMUNE - MANCATA NOTIFICAZIONE A QUEST'ULTIMO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375393-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCI, ARTI E PROFESSIONI - IN GENERE - ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE - DISCIPLINA - ASSIMILAZIONE ALLE IMPOSTE DIRETTE ERARIALI - CONSEGUENZE PROCESSUALI - SOSTITUZIONE DELLO STATO AL COMUNE - GIUDICATO NELLA CONTROVERSIA TRA STATO E CONTRIBUENTE - OPPONIBILITA AL COMUNE - MANCATA NOTIFICAZIONE A QUEST'ULTIMO - IRRILEVANZA.*

L'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni (icap), pur essendo istituita dal comune ed a questo destinata, e assimilata alle imposte dirette erariali, non solo quanto all'accertamento ed al contenzioso, ma anche quanto alla riscossione, essendo la potesta di formare i ruoli attribuita agli uffici distrettuali delle imposte dirette; da tale scissione fra la titolarita e la legittimazione all'Esercizio delle posizioni soggettive correlate al rapporto di imposta, spettanti, rispettivamente, al comune ed allo stato, deriva, sul piano processuale, la sostituzione dello stato al comune, e deriva altresi, come ulteriore conseguenza, l'operativita nei confronti del comune del giudicato formatosi nella lite tributaria fra il contribuente e lo stato, indipendentemente dalla notificazione al comune stesso della relativa decisione. (V 2416/73, mass n 365805; 539/72, mass n 356544; (V 3020/71, mass n 354312).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 161, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 275

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)