Sez. L, Sentenza n. 379 del 23/01/1989 (Rv. 461509 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PERIODO DI ASSENZA PER FERIE - DISCIPLINA COLLETTIVA ESCLUDENTE IL 50 PER CENTO DEI COMPENSI PROVVIGIONALI DEI PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PERIODO DI ASSENZA PER FERIE - DISCIPLINA COLLETTIVA ESCLUDENTE IL 50 PER CENTO DEI COMPENSI PROVVIGIONALI DEI PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Con riguardo alla Determinazione del trattamento economico dovuto al lavoratore nel periodo di assenza per ferie, né l'articolo 36 cost. Nè l'art. 2109, secondo comma, cod. civ. - che si limitano a disporre che le ferie devono essere retribuite - impongono di includere nella retribuzione tutti i compensi normalmente corrisposti al lavoratore. Pertanto è legittima la clausola del contratto collettivo che esclude dalla retribuzione per il periodo feriale dei produttori di Assicurazione il 50 per cento dei compensi provvigionali, nel presupposto che siffatta quota abbia funzione di rimborso spese. (V 7809/87, mass n 455629; (V 3227/85, mass n 440896).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)