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Sez. L, Sentenza n. 8423 del 20/06/2001 (Rv. 547606 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Violazione dell'art. 7 St. Lav. - Controversia - Ricorso - Indicazione specifica delle violazioni - Necessità - Deduzione nel corso del giudizio di ulteriori violazioni - Mutatio libelli - Sussistenza - Preclusione.
Stato
decisa il 2001-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547606-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il lavoratore che voglia far valere l'illegittimità del licenziamento intimatogli, per violazione delle regole procedimentali ai sensi dell'art. 7 St. Lav., deve allegare nel ricorso introduttivo del giudizio le specifiche omissioni o irregolarità addebitate al datore di lavoro; la deduzione nel corso del giudizio di ulteriori e diverse violazioni dell'art. 7 cit. integra una "mutatio libelli", non consentita ai sensi dell'art. 420 cod. proc. civ. e pertanto preclusa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)