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Sez. L, Sentenza n. 13727 del 14/10/2000 (Rv. 541009 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento collettivo ex legge n. 223 del 1991 - Impugnazione - Indicazione nel ricorso introduttivo delle specifiche irregolarità procedurali addebitate al datore di lavoro - Necessità - Conseguenze - Deduzione nel corso del giudizio di ulteriori o diverse irregolarità - Domanda nuova - Configurabilità - Inammissibilità conseguente.
Stato
decisa il 2000-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541009-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Il lavoratore che voglia ottenere la dichiarazione di inefficacia o l'annullamento del licenziamento intimatogli in base alla legge n. 223 del 1991, sull'assunto del mancato rispetto dell'"iter" procedurale previsto dalla citata legge per la messa in mobilità o per la riduzione del personale, è tenuto - a fronte dei numerosi adempimenti imposti dalla menzionata legge - ad indicare nell'atto introduttivo del giudizio le specifiche omissioni e irregolarità addebitate al datore su cui fonda il "petitum". Ne consegue che egli non può far valere nel corso del giudizio omissioni o irregolarità diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente denunziate perché una siffatta condotta processuale si traduce in una "mutatio libelli" non consentita ai sensi dell'art. 420 cod.proc.civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)