Sez. 3, Sentenza n. 2119 del 01/04/1980 (Rv. 405780 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE - AFFIDAMENTO DEL MINORE A PERSONA INCARICATA DELLA SUA DIREZIONE E CONTROLLO - CULPA IN VIGILANDO - ESCLUSIONE - CULPA IN EDUCANDO - PERSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI DANNO CAGIONATO DAL MINORE AD UN TERZO DURANTE LA PERMANENZA A SCUOLA.*
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE - AFFIDAMENTO DEL MINORE A PERSONA INCARICATA DELLA SUA DIREZIONE E CONTROLLO - CULPA IN VIGILANDO - ESCLUSIONE - CULPA IN EDUCANDO - PERSISTENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI DANNO CAGIONATO DAL MINORE AD UN TERZO DURANTE LA PERMANENZA A SCUOLA.*
La responsabilita dei genitori prevista dall'art 2048 cod civ si fonda sulla presunzione di colpa in vigilando o in educando e, pertanto, quando venga meno la prima, per l'affidamento del minore a persona idonea a provvedere alla sua direzione e controllo, rimane a loro carico l'Onere di provare l'insussistenza della colpa in educando, ben potendo farsi risalire ad essa soltanto il comportamento dannoso del minore. (nella specie, e stata affermata la responsabilita, per colpa in educando, del genitore di un alunno di prima media, il quale, in presenza dell'insegnante cui la scolaresca era affidata, aveva ferito ad un occhio un compagno con la stecca di supporto di una carta geografica). (V 1501/77, mass n 385218).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)