Sez. 3, Sentenza n. 1501 del 22/04/1977 (Rv. 385218 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - AFFIDAMENTO DEL MINORE A TERZI IDONEI ALLA SUA DIREZIONE E CONTROLLO - RESPONSABILITA DEI GENITORI PER IL FATTO ILLECITO - PERSISTENZA - FONDAMENTO - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - AFFIDAMENTO DEL MINORE A TERZI IDONEI ALLA SUA DIREZIONE E CONTROLLO - RESPONSABILITA DEI GENITORI PER IL FATTO ILLECITO - PERSISTENZA - FONDAMENTO - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
Qualora il minore venga affidato a persona idonea a provvedere alla sua direzione e controllo (nella specie, datore di lavoro domestico), la responsabilita dei genitori, ai sensi dell'art 2048 cod civ, per il fatto illecito commesso da detto minore (nella specie, furto di un gioiello in danno del datore di lavoro), si fonda esclusivamente su una presunzione di colpa in educando, non anche di colpa in vigilando. In tale ipotesi, pertanto, i genitori si liberano da quella responsabilita con la dimostrazione che hanno impartito al minore un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti, in relazione alla sua personalita, alle sue attitudini ed all'ambiente, e, quindi, che il fatto dannoso e anomalo rispetto all'indole ed alle tendenze abituali del suo autore, ovvero ascrivibile a difetto di vigilanza da parte della persona a cui e stato affidato. (V 2141/75, mass n 375905; (V 263/70, mass n 345121).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)