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Sez. L, Sentenza n. 21837 del 05/12/2012 (Rv. 624711 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Violazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 196 del 1997 - Conseguenze - Rapporto di lavoro tra lavoratore ed utilizzatore interponente - Configurabilità - Durata - A tempo indeterminato - Fondamento - Rapporto con l'interposto già a termine - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2012-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624711-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di fornitura di lavoro interinale, la violazione delle disposizioni della legge n. 196 del 1997, ed in particolare dell'art. 1, comma 2, lett. a), comporta la sostituzione della parte datoriale e, salvo che non ricorrono specifiche ragioni che consentano l'apposizione di un termine, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore interponente, senza che assuma rilievo che al rapporto con l'interposto fosse a termine, atteso che la medesima sanzione è prevista per la meno grave violazione dell'obbligo di stipulare il contratto con forma scritta e che, sul piano sistematico, una diversa conclusione, porterebbe alla inammissibile situazione per cui la violazione del divieto di interposizione di manodopera consentirebbe all'interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)