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Sez. L, Sentenza n. 23684 del 23/11/2010 (Rv. 615635 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Fornitura di lavoro interinale - Violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi secondo, terzo, quarto e quinto della legge n. 196 del 1997 - Conseguenze - Sostituzione della parte datoriale - Conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato - Eventualità.
Stato
decisa il 2010-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615635-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di fornitura di lavoro interinale, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi secondo, terzo, quarto e quinto della legge n. 196 del 1997, comporta, di per sé, soltanto la sostituzione della parte datoriale e la configurabilità del rapporto a tempo determinato direttamente tra lavoratore e soggetto utilizzatore delle prestazioni lavorative, conseguendone l'ulteriore effetto della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato solo in ragione dell'insussistenza delle condizioni - previste dalla normativa relativa al lavoro a tempo determinato, di cui al d.lgs. n. 368 del 2001- che legittimano la conclusione di un rapporto lavorativo a termine direttamente tra utilizzatore e lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 1, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)