diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7145 del 29/07/1994 (Rv. 487594 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Domanda di rescissione per lesione - Proposizione in appello della domanda di annullamento del contratto per violenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487594-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

L'azione di annullamento del contratto per violenza (art. 1434 cod. civ.) e quella di rescissione per lesione (art. 1448 cod. civ.) presentano diversità sia del "petitum" che della "causa petendi" con la conseguenza che, avanzata domanda di rescissione per lesione, la proposizione della domanda di annullamento per violenza è inammissibile in appello per il suo carattere di novità (art. 345 cod. proc. civ.), atteso che il profilo della violenza non può ritenersi compreso nel tema di indagine introdotto dall'azione di rescissione, avente ad oggetto l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versi il contraente più debole, per ciò indotto a concludere un negozio lesivo dei propri interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1448, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)