Sez. 2, Sentenza n. 4465 del 20/04/1995 (Rv. 491942 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Mutamento della domanda riguardo al "petitum" - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
A norma dell'art. 345 cod. proc. civ., può configurarsi un mutamento di domanda non consentito, riguardo al "petitum", solo quando risulti innovato l'oggetto della pretesa, inteso non come "petitum" immediato (ossia, come provvedimento richiesto), bensì come "petitum" mediato (cioè, come richiesta di attribuzione di un determinato bene). Ne consegue che è da escludere la ravvisabilità di una "mutatio libelli" vietata, dovendosi invece ritenere ricorrente una consentita "emendatio", allorché la modifica della domanda iniziale venga ad incidere sul "petitum" solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda (nella specie, i ricorrenti avevano chiesto la tutela dei loro diritti sugli spazi di parcheggio di un edificio, a norma dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, reclamando l'attribuzione del bene a titolo di dominio in primo grado ed a titolo di uso in secondo grado. Il giudice d'appello aveva ritenuto improponibile la domanda siccome nuova. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto, invece, ricorrere una lecita "emendatio libelli" ed ha cassato la pronunzia del giudice di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1021, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)