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Sez. 2, Sentenza n. 521 del 22/02/1972 (Rv. 356516 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1972-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356516-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE - CRITERI.*

La capacita di guadagno deve essere valutata, agli effetti di accertare se sussista o meno una invalidita pensionabile, non soltanto riguardo alla specifica attivita esercitata dall'assicurato al tempo della insorgenza delle infermita ma con riferimento alla possibilita che abbia lo stesso assicurato di spiegare le proprie attitudini senza usura in un lavoro consono delle sue cognizioni ed alla sua capacita tecnica. In tale valutazione vanno esaminati sia i fattori soggettivi (eta ed attitudine lavorativa dell'assicurato) sia i fattori estrinseci ambientali cioe le condizioni economico-sociali del mercato di lavoro. (Conf 1731'71, mass n 352205; 1278'71, mass n 351452).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)