Sez. 2, Sentenza n. 1278 del 05/05/1971 (Rv. 351452 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DIMINUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DIMINUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636 individua nella incapacita di guadagno oltre i due terzi la condizione fondamentale per il riconoscimento, a favore dell'assicurato, di uno stato di invalidita legittimante il diritto alla pensione, e riferisce tale diminuita capacita di guadagno non alla concreta e specifica attivita lavorativa dell'assicurato prima dell'insorgenza dell'invalidita, ma alle occupazioni confacenti alle di lei attitudinì con l'effetto che la Determinazione della misura incidenziale dell'inidoneita fisica sulla capacita di guadagno deve essere operata avendo riguardo precisamente alle attivita lavorative confacenti alle Disposizioni attitudinali del soggetto. (V 2432'70, mass n 348680' 1372'70, mass n 347116).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)