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Sez. L, Sentenza n. 17043 del 19/08/2005 (Rv. 583161 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Di buonuscita - Liquidazione - Termine di novanta giorni "ex" art. 7 della legge n. 75 del 1980 - Applicabilità - Limiti temporali - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583161-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ

In relazione alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, il termine dilatorio di novanta giorni - previsto dall'art. 7 della legge n. 75 del 1980 - trova applicazione per i dipendenti, iscritti all'Opafs (soppressa con decorrenza dal 1° giugno 1994, ai sensi dell'art. 1, comma quarantatreesimo, legge n. 537 del 1993) alla data del 31 maggio 1994, collocati a riposo entro il 31 dicembre 1995, atteso che dal 1° gennaio 1996 - essendo terminato, per effetto dell'art. 13, d.l. n. 98 del 1995, convertito nella legge n. 204 del 1995, il regime transitorio previsto dall'art. 21 della legge n. 210 del 1985 a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro dei ferrovieri da pubblico a privato - vale il principio desumibile dall'art. 2120 cod. civ., secondo cui i crediti per le spettanze di fine rapporto maturano e sono esigibili alla data di cessazione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 01/04/1995 num. 98 art. 13, Legge 20/03/1980 num. 75 art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 7, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST., Legge 30/05/1995 num. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)