Sez. U, Sentenza n. 12496 del 07/07/2004 (Rv. 579940 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Di buonuscita - Liquidazione - Termine di novanta giorni ex art. 7 legge n. 75 del 1980 - Applicabilità - Limiti.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ
In relazione alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, trova applicazione il termine dilatorio di novanta giorni previsto dall'art. 7 della legge 20 marzo 1980 n. 75 per le "gestioni previdenziali indicate nel precedente art. 2", solo per i dipendenti collocati a riposo fino a tutto il 31 maggio 1994, data in cui è stata prevista dall'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 la soppressione dell'OPAFS, con successione alla stessa della s.p.a. Ferrovie dello Stato, e conseguente applicazione delle regole civilistiche coerenti con l'entrata a regime della privatizzazione, tra le quali quella secondo la quale ogni obbligazione, compresa quella da crediti di lavoro, è esigibile al momento in cui matura il diritto.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1980 num. 75 art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1980 num. 75 art. 7, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)