Sez. 6, Sentenza n. 10544 del 10/05/1979 Ud. (dep. 07/12/1979) Rv. 143606 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - EFFETTI CIVILISTICI DELLA PRONUNCIA - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - EFFETTI CIVILISTICI DELLA PRONUNCIA - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO.*
Purche restino immutate la specie e la misura della pena inflitta, il giudice di appello, in caso di impugnazione del solo imputato, puo rivalutare liberamente il grado della colpa e puo altresi escludere il concorso di colpa della persona offesa ed affermare la responsabilita esclusiva dell'imputato, anche se costui abbia, invece, proposto gravame sostenendo la propria innocenza e la colpa esclusiva della persona offesa medesima. Il divieto di reformatio in peius e estraneo, infatti, agli effetti 'privatisticì della pronuncia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)