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Sez. 4, Sentenza n. 2722 del 15/06/1989 Ud. (dep. 02/03/1990) Rv. 183500 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REATI COLPOSI - GRADO DELLA COLPA - NUOVA VALUTAZIONE - POSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183500-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REATI COLPOSI - GRADO DELLA COLPA - NUOVA VALUTAZIONE - POSSIBILITÀ.*

Purché restino immutate la specie e la misura della pena inflitta, il giudice d'appello, anche in caso di impugnazione del solo imputato, può valutare liberamente il grado della colpa, anche affermando la responsabilità esclusiva dell'imputato ed escludendo il concorso di un terzo (ritenuto invece dal giudice di primo grado). (V mass n 114164; (Conf mass n 161939; (Conf mass n 158950, ed ivi cit.; (Conf mass n 143606).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)