Sez. 4, Sentenza n. 9887 del 10/05/1978 Ud. (dep. 18/07/1978) Rv. 139754 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - DEPENALIZZAZIONE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI FISSI - DISPOSIZIONI SUCCESSIVE ALLA LEGGE DI DEPENALIZZAZIONE - PREVISIONE DELLA PENA DELL'AMMENDA - SUSSISTENZA DI ILLECITO AMMINISTRATIVO ANZICHE PENALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - DEPENALIZZAZIONE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI FISSI - DISPOSIZIONI SUCCESSIVE ALLA LEGGE DI DEPENALIZZAZIONE - PREVISIONE DELLA PENA DELL'AMMENDA - SUSSISTENZA DI ILLECITO AMMINISTRATIVO ANZICHE PENALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'orientamento manifestato dal legislatore, segnatamente con la legge n 317 del 1967 e con altre leggi, di degradare ad illeciti amministrativi violazioni in precedenza previste come reati contravvenzionali punibili con la sola pena pecuniaria, non preclude in alcun modo al legislatore stesso di configurare nuovi reati punibili con sola ammenda, sia prendendo in considerazione fatti prima non previsti come reato, sia eliminando la pena detentiva in precedenza stabilita in alternativa con quella pecuniaria. Le Disposizioni contenute nelle leggi 3 maggio 1967 n 317 e 24 dicembre 1975 n 706, che, in riferimento al DPR 15 giugno 1959 n 393, hanno degradato da illecito penale in illecito amministrativo le infrazioni punite con pena pecuniaria sulla base della legislazione allora vigente, non possono quindi trovare applicazione riguardo a violazioni per le quali con leggi successive sia stata comminata la pena dell'ammenda. (il giudice di merito, premesso che la legge 7 agosto 1977 n 631 aveva escluso la pena dell'arresto in precedenza stabilita in via alternativa per chi supera di oltre dieci chilometrì ora il limite massimo di velocita, aveva ritenuto che la nuova disposizione di legge, siccome comminante soltanto una pena pecuniaria, non poteva sottrarsi al disposto della legge 3 maggio 1967 n 317, con il cui primo articolo, lettera a, erano state "depenalizzate" le violazioni alle norme del tu cs punibili con la pena dell'ammenda). (Conf mass n 138675).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge 07/08/1977 num. 631
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)