Sez. 4, Sentenza n. 4576 del 31/01/1978 Ud. (dep. 19/04/1978) Rv. 138675 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - DEPENALIZZAZIONE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI FISSI - DISPOSIZIONI SUCCESSIVE ALLE NORME DEPENALIZZATRICI - PREVISIONE DI SANZIONE PENALE - RAVVISABILITA DI ILLECITO PENALE E NON GIA DI ILLECITO AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONTRAVVENZIONI - DEPENALIZZAZIONE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITA - LIMITI FISSI - DISPOSIZIONI SUCCESSIVE ALLE NORME DEPENALIZZATRICI - PREVISIONE DI SANZIONE PENALE - RAVVISABILITA DI ILLECITO PENALE E NON GIA DI ILLECITO AMMINISTRATIVO - FATTISPECIE.*
Le Disposizioni contenute nelle leggi 3 maggio 1967 n 317 e 24 dicembre 1975 n 706, che, in riferimento al DPR 15 giugno 1959 n 393, hanno degradato da illecito penale in illecito amministrativo le infrazioni punite con pena pecuniaria sulla base della legislazione allora vigente, non possono trovare applicazione riguardo a violazioni per le quali con leggi successive sia stata comminata una qualunque pena anche se costituita dalla sola ammenda. (fattispecie in tema di violazione dei limiti di velocita).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)