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Sez. 2, Sentenza n. 457 del 11/02/1976 (Rv. 379106 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - RIVENDICAZIONE - TERZO POSSESSORE INDICATO DAL CONVENUTO MANCATA ESTROMISSIONE DEL CONVENUTO DETENTORE - DECISIONE EMESSA NEI CONFRONTI DEL CONVENUTO DETENTORE E DEL POSSESSORE CHIAMATO IN CAUSA - IMPUGNAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL POSSESSORE CHIAMATO IN CAUSA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379106-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - RIVENDICAZIONE - TERZO POSSESSORE INDICATO DAL CONVENUTO MANCATA ESTROMISSIONE DEL CONVENUTO DETENTORE - DECISIONE EMESSA NEI CONFRONTI DEL CONVENUTO DETENTORE E DEL POSSESSORE CHIAMATO IN CAUSA - IMPUGNAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL POSSESSORE CHIAMATO IN CAUSA - NECESSITA.*

A norma degli artt 1586 e 1777 cod civ - che esprimono una regola generale applicabile anche fuori dell'ambito dei contratti di locazione e di deposito - il convenuto in un'Azione di revindica, che indichi il soggetto in nome del quale detiene il bene rivendicato, ha diritto di essere estromesso dalla lite e perde, quindi, la legittimazione passiva rispetto alla domanda. Ne consegue che fra tali soggetti non viene a costituirsi un rapporto di litisconsorzio necessario neanche nel caso in cui venga disposta, sotto il profilo della comunanza di causa, l'intervento jussu judicis della persona indicata come l'effettivo possessore del bene rivendicato. Peraltro, l'Obbligo del giudice di estromettere dalla causa il detentore originariamente citato non e incondizionato, ma a norma del citato art 1586 cod civ, presuppone che quest'ultimo dimostri di non aver alcun interesse a rimanere della lite e non si opponga, quindi, all'Azione del terzo che pretende di aver diritto alla cosa. Pertanto se la sentenza di primo grado, ritenendo persistere siffatto interesse, non estrometta il detentore del giudizio, ma decida la lite nei confronti sia del detentore che del possessore chiamato in causa, si verifica, in Sede di gravame, un'ipotesi di causa inscindibile, con la conseguente necessita di integrare il contraddittorio nei confronti dell'interventore coatto, cui l'atto di appello non sia stato validamente notificato. (V 1143/69, mass n 339698; (V 892/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1586, Cod. Civ. art. 1777, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)