Sez. 2, Sentenza n. 4281 del 14/12/1974 (Rv. 372956 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - UTILITA PROMESSA O SPERATA - IRRILEVANZA - UTILITA EFFETTIVAMENTE CONSEGUITA - RILEVANZA - REDAZIONE DEL PROGETTO DI UN'OPERA PUBBLICA - UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA PA PER LA RICHIESTA DI UN FINANZIAMENTO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DI UN COMPENSO AL PROFESSIONISTA AUTORE DEL PROGETTO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - UTILITA PROMESSA O SPERATA - IRRILEVANZA - UTILITA EFFETTIVAMENTE CONSEGUITA - RILEVANZA - REDAZIONE DEL PROGETTO DI UN'OPERA PUBBLICA - UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA PA PER LA RICHIESTA DI UN FINANZIAMENTO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DI UN COMPENSO AL PROFESSIONISTA AUTORE DEL PROGETTO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Ai fini dell'Azione di arricchimento senza causa, proposta, ai sensi dell'art 2041 cod civ, nei confronti del soggetto che si sia avvantaggiato della opera compiuta a suo favore da un terzo, non rileva l'utilita che l'autore dell'opera mirava a far conseguire o che il destinatario di essa sperava di realizzare, bensi quella che il destinatario ha in effetti conseguito con l'uso fatto dell'opera fornitagli. Pertanto, qualora il progetto di un'opera pubblica, fornito da un professionista ad una pubblica amministrazione senza un previo conferimento di incarico, sia stato utilizzato per chiedere il finanziamento di tale opera, l'ente pubblico e tenuto a compensare l'autore di esso nei limiti del vantaggio conseguito attraverso l'utilizzazione concretamente fatta dell'elaborato, anche se il finanziamento non sia stato accordato e l'opera pubblica non sia stata realizzata. (la suprema Corte ha, peraltro, precisato che il giudice di rinvio dovra tener conto, ai fini dell'accoglimento della domanda, dell'eventuale eccezione riconvenzionale con la quale l'ente convenuto avesse dedotto che la mancata concessione del finanziamento era imputabile ad un'erronea progettazione dovuta a colpa grave del professionista).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)