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Sez. 2, Sentenza n. 6981 del 26/11/1986 (Rv. 449061 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - UTILITÀ PROMESSA O SPERATA - IRRILEVANZA - UTILITÀ EFFETTIVAMENTE CONSEGUITA - RILEVANZA - REDAZIONE DEL PROGETTO DI UN'OPERA PUBBLICA SENZA PREVIO CONFERIMENTO DELL'INCARICO - UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA P.A. PER LA RICHIESTA DI UN FINANZIAMENTO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DI UN COMPENSO AL PROFESSIONISTA AUTORE DEL PROGETTO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449061-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE - UTILITÀ PROMESSA O SPERATA - IRRILEVANZA - UTILITÀ EFFETTIVAMENTE CONSEGUITA - RILEVANZA - REDAZIONE DEL PROGETTO DI UN'OPERA PUBBLICA SENZA PREVIO CONFERIMENTO DELL'INCARICO - UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA P.A. PER LA RICHIESTA DI UN FINANZIAMENTO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DI UN COMPENSO AL PROFESSIONISTA AUTORE DEL PROGETTO - SUSSISTENZA - LIMITI.*

Ai fini dell'Azione di arricchimento senza causa, proposta, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. nei confronti del soggetto che si sia avvantaggiato dell'opera o della prestazione eseguite a suo favore da un terzo, non rileva l'utilità che l'autore dell'opera o della prestazione mirava a far conseguire o che il destinatario di esse sperava di realizzare, bensì quella che quest'ultimo ha in effetti conseguito, non consistente necessariamente in un conguaglio o in una riduzione delle spese. Pertanto, qualora il progetto di un'opera pubblica, fornito da un professionista ad una pubblica amministrazione senza un previo conferimento di incarico (o, con un atto nullo) sia stato utilizzato per chiedere anche il solo finanziamento dell'opera progettata (e tanto più per porla in essere), l'ente pubblico è tenuto a compensare detto professionista nei limiti del vantaggio conseguito attraverso l'utilizzazione concretamente fatta dell'elaborato. (V 3437/78, mass n 392895; (V 4281/74, mass n 372956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)