Sez. 5, Sentenza n. 4000 del 16/02/1995 Ud. (dep. 12/04/1995) Rv. 201313 - 01
Stampa - Cause di giustificazione | Diffamazione - Comportamento contrassegnato da ambiguità - Suscettibile di più interpretazioni, tutte negative - Ricostruzione della vicenda da parte di un giornalista - Utilizzazione dei dati in suo possesso e di quelli contenuti in un provvedimento giudiziario - Attribuzione del comportamento a causale diversa e più infamante di quella indicata nel provvedimento - Diritto di cronaca e di critica - Sussistenza - Fattispecie: articolo nel quale un brigadiere dei Carabinieri è definito "in mano alla piovra" - Ragioni: discredito di testi di un omicidio di camorra e consegna di memoriale anche ai difensori degli imputati - Collusione o collateralità con la camorra adombrata dal giornalista - Esimente - Sussistenza - Ordinanza di rinvio a giudizio - Diverso significato attribuito alla condotta dell'agente - Intento di ritorsione contro i superiori - Irrilevanza.
Stampa - Cause di giustificazione
In tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il comportamento di una persona, essendo contrassegnato da ambiguità, sia suscettibile di più interpretazioni, tutte connotate in negativo sotto il profilo etico-sociale e giuridico, è scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica il giornalista che, operando la ricostruzione di una determinata vicenda sulla scorta dei dati in suo possesso e di quelli contenuti in un provvedimento giudiziario, riconduce il comportamento ad una causale considerata dalla persona interessata più infamante di quella, ugualmente riprovevole e penalmente illecita, prospettata nello stesso provvedimento giudiziario. (Fattispecie relativa ad un articolo di stampa, in cui un brigadiere dei carabinieri era stato definito "in mano alla piovra campana", per aver discreditato dei testi che collaboravano con l'autorità giudiziaria inquirente in un omicidio di camorra e per avere consegnato un memoriale contenente rivelazioni non solo al giudice istruttore, ma anche ai difensori degli imputati. La S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte d'Appello aveva affermato l'esistenza della scriminante, benché nell'ordinanza di rinvio a giudizio la condotta del querelante fosse attribuita non a collusione o a collateralità con le cosche camorristiche, come implicitamente significato dal giornalista, ma all'intento di screditare per ritorsione i propri superiori, che lo avevano denunciato per concussione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 526 bis, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)