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Sez. 5, Sentenza n. 46193 del 26/10/2004 Ud. (dep. 29/11/2004) Rv. 230458 - 01

STAMPA - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE | Diffamazione - Comportamento contrassegnato da ambiguità - Possibilità di più interpretazioni, tutte negative - Ricostruzione della vicenda da parte di un giornalista - Utilizzazione dei dati in suo possesso e di quelli contenuti in un provvedimento giudiziario - Attribuzione del comportamento a causale diversa e più infamante di quella contenuta nel provvedimento - Diritto di cronaca e di critica - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230458-01

STAMPA - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

In tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il comportamento di una persona, essendo contrassegnato da ambiguità, sia suscettibile di più interpretazioni, tutte connotate in negativo sotto il profilo etico-sociale e giuridico, ricorre la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica a favore del giornalista che abbia operato la ricostruzione di una determinata vicenda sulla scorta dei dati in suo possesso e di quelli contenuti in un provvedimento giudiziario, quando sia rimasta dimostrata come vera una condotta del presunto diffamato di rilevanza penale e riprovevole non sostanzialmente meno di quella rappresentata dal giornalista: in tal caso, infatti, il bilanciamento tra il diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero e l'interesse della parte alla tutela della propria reputazione non può subire un trattamento diverso, per la sostanziale persistente compromissione della reputazione a causa degli eventi veri comunque rappresentati (Fattispecie relativa ad un art. di stampa in cui, nel descrivere un episodio di cronaca relativo all'aggressione di un cane subita da un bambino, era stato riportato che il proprietario dell'animale, anzichè soccorrere il bambino, lo aveva colpito con calci e pugni. La S.C. ha ritenuto che correttamente il provvedimento aveva affermato l'esistenza della scriminante risultando dagli atti l'aggressione al minore da parte del proprietario del cane ed ha così rigettato il ricorso del P.G. che aveva impugnato la sentenza di assoluzione, non sul rilievo della inadeguatezza della prova fornita dall'imputato ma sostenendo che la condotta del protagonista della narrazione sarebbe stata meno grave di quella menzionata dal giornalista).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)