Sez. U, Sentenza n. 597 del 24/08/1999 (Rv. 529420 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Comportamento dell'avvocato estraneo all'attività professionale - Rilevanza disciplinare - Sussistenza - Ragioni e limiti.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di illecito disciplinare del professionista legale, poiché l'avvocato viene considerato un collaboratore della giustizia e la sua condotta deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro, il comportamento del medesimo non conforme alla dignità ed al decoro professionale, disciplinarmente rilevante, va riferito ad ogni aspetto della vita di relazione del professionista e, quindi, anche ai comportamenti che sono estranei all'esercizio dell'attività di legale, purché siano tali da ledere il comune sentimento della collettività in proposito.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 12, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)