Sez. U, Sentenza n. 5788 del 15/06/1994 (Rv. 487065 - 01)
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - In genere | Espressioni del professionista non concernenti direttamente l'esercizio della professione ma idonee a incidere negativamente sul prestigio e sulla dignità della classe forense - Sanzionabilità - Fattispecie relativa a critiche delle lungaggini burocratiche della Cassa di previdenza.
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - In genere
Il diritto di manifestare il proprio pensiero previsto dall'art. 21, primo comma, Cost., oltre ad incontrare i limiti posti a tutela dei diritti e delle libertà altrui da altre norme della stessa Costituzione, deve essere coordinato con i vari interessi di rango pubblicistico e costituzionale tutelati da leggi speciali, come l'ordinamento della professione di avvocato e procuratore dettato dal R.D.L. legge 27 novembre 1933 n. 1578; il cui art. 38, affermativo della sanzionabilità in via disciplinare di comportamenti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è applicabile anche con riguardo ad espressioni del professionista (nella specie, critiche delle lungaggini burocratiche della Cassa di Previdenza) che, pur non concernendo direttamente l'esercizio della professione e prescindendo da quanto previsto dalle norme penali in tema di offesa all'onore ed alla reputazione delle persone, siano idonee - secondo un giudizio demandato all'ordine professionale - ad incidere negativamente sul prestigio e sulla dignità della classe forense.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 12, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)