Sez. 3, Sentenza n. 116 del 22/11/2013 Ud. (dep. 07/01/2014) Rv. 258147 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE | Giudizio di primo grado - Prevalenza delle attenuanti - Esclusione - Appello - Reiterazione della richiesta di prevalenza delle attenuanti - Conferma del precedente giudizio - Richiamo implicito alle ragioni dei primi giudici - Sufficienza.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE
In tema di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, se la sentenza di primo grado abbia adeguatamente e correttamente adempiuto all'obbligo di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra le stesse, e l'imputato abbia in sede di gravame reiterato la richiesta di prevalenza delle attenuanti sulla base dei medesimi elementi ritenuti inidonei nella sentenza impugnata, i giudici di appello non sono tenuti alla esposizione analitica delle ragioni che li hanno indotti a confermare l'equivalenza piuttosto che la prevalenza essendo sufficiente, in tal caso, il richiamo anche implicito a quelle esposte dai primi giudici.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)