Sez. 7, Ordinanza n. 11571 del 19/02/2016 Cc. (dep. 18/03/2016) Rv. 266148 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE | Sentenza di appello - Conferma del giudizio di equivalenza compiuto in primo grado - Omessa indicazione dei motivi - Difetto di motivazione - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE
Non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza che ometta di indicare i motivi per i quali il giudice, nella specie d'appello, abbia confermato il giudizio di equivalenza fra circostanze, formulato dal giudice di primo grado, in quanto é sufficiente la sola enunciazione della eseguita valutazione delle circostanze concorrenti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)