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Sez. 3, Sentenza n. 1636 del 20/11/1979 Ud. (dep. 07/02/1980) Rv. 144237 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE - FINALITA - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1979-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144237-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE - FINALITA - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO DEL DANNO.*

La Costituzione di parte civile del comune nei procedimenti penali per costruzione abusiva non ha la finalita dell'applicazione di sanzioni amministrative, quali la demolizione o la risoluzione in pristino, che competono allo stesso comune, ma quella di far valere l'Azione civile per ottenere il risarcimento del danno direttamente cagionato dal reato all'ambiente urbano, che e un interesse proprio del comune, giacche la demolizione o la riduzione in pristino della opera abusiva non elimina il danno derivante all'assetto urbanistico, all'osservanza della cui integrita deve provvedere il comune quale ente territoriale nell'interesse della collettivita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)