Sez. 6, Sentenza n. 11281 del 16/10/1984 Ud. (dep. 19/12/1984) Rv. 167178 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - ART. 435 COMMA TERZO COD. PROC. PEN. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - ART. 435 COMMA TERZO COD. PROC. PEN. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
In tema di giudizio immediato per reati commessi in udienza, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435 comma terzo cod. proc. pen. sollevata in riferimento al principio di eguaglianza e sotto il profilo che la norma non garantisce un doppio grado del giudizio di merito. (V mass n 137882).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Cod. Proc. Pen. art. 435 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)