Sez. 6, Sentenza n. 462 del 08/10/1986 Ud. (dep. 19/01/1987) Rv. 174837 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - POSSIBILITÀ DI ESCLUSIONE DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 COST. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - RAGIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - POSSIBILITÀ DI ESCLUSIONE DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 COST. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - RAGIONE.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 435 cod. proc. pen. prospettata, in relazione all'art. 3 e 24 cost., per la esclusione del doppio grado di giurisdizione di merito nei confronti di uno imputato giudicato in primo grado da un giudice superiore (nella specie: tribunale per reato di falsa testimonianza) nonostante che la Corte d'appello sia ora competente, in secondo grado, sia per i reati di Competenza del pretore sia per quelli di Competenza del tribunale. Invero il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non è costituzionalmente garantito per cui il legislatore può escluderlo in considerazione di determinate situazioni. Ora, nel caso concreto, l'esclusione trova razionale giustificazione nell'essere il reato in primo grado giudicato da un giudice collegiale al cospetto del quale è stato commesso e dalla necessità di rapido raggiungimento di una decisione definitiva. (Conf mass n 167178; (Conf mass n 166717, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 436 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)