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Sez. 5, Sentenza n. 4398 del 21/02/2008 (Rv. 602034 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 9 bis del d.l. n. 79 del 1997 - Definizione della lite fiscale pendente - Pendenza della lite - Nozione - Appello - Inammissibilità o procedibilità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2008-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602034-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Il giudice tributario d'appello, ove venga dedotta dinanzi a lui l'avvenuta definizione della lite per adesione del contribuente al condono di cui all'art. 9 bis del d.l. 28 marzo 1997 n. 79, ha l'obbligo di dichiarare estinto il giudizio, anche nei casi in cui il gravame sia viziato da cause di inammissibilità od improcedibilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)