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Sez. 5, Sentenza n. 23173 del 16/11/2005 (Rv. 585139 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Controversia pendente - Nozione - Causa di inammissibilità o improcedibilità non dichiarata con sentenza definitiva - Pendenza della lite - Sussistenza - Fattispecie relativa a dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 32 della legge n. 413 del 1991.
Stato
decisa il 2005-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585139-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la pendenza della lite deve intendersi in senso formale e non viene esclusa da una successiva pronuncia di inammissibilità o improcedibilità. Pertanto, perché l'accertamento sia considerato definitivo, ove lo stesso sia stato impugnato, occorre l'esaurimento della lite. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, avendo dichiarato l'inammissibilità dell'appello, non aveva esaminato la dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, esame non precluso dalla ritenuta inammissibilità dell'appello, essendo pendente il giudizio sull'impugnazione dell'accertamento, da considerarsi, quindi, non definitivo).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)