Sez. 4, Sentenza n. 10034 del 27/03/1981 Ud. (dep. 07/11/1981) Rv. 150883 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - DOMICILIO DICHIARATO - DISTINZIONE TRA DOMICILIO ELETTO E DOMICILIO DICHIARATO - CONTENUTO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - DOMICILIO DICHIARATO - DISTINZIONE TRA DOMICILIO ELETTO E DOMICILIO DICHIARATO - CONTENUTO.*
Sia in base alla originaria disciplina dell'art. 171 cod. proc. pen., sia a seguito delle modificazioni apportate dalla legge 8 agosto 1977 n. 534, la dichiarazione e la elezione di domicilio sono due istituti distinti e diversi tra loro. La prima indica il luogo in cui l'imputato ha realmente l'abitazione o la Sede dell'attività professionale; la seconda stabilisce il luogo che l'imputato sceglie ai limitati fini delle notificazioni. (V mass n 138295 e massime ivi citate; (V mass n 135799; (V mass n 102324).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)