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Sez. 1, Sentenza n. 962 del 30/05/1966 Ud. (dep. 08/08/1966) Rv. 102324 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DIFFERENZA TRA DICHIARAZIONE ED ELEZIONE - EFFETTI - DOMICILIO ELETTO - NOTIFICAZIONE IN LUOGO DIVERSO - NULLITA - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102324-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DIFFERENZA TRA DICHIARAZIONE ED ELEZIONE - EFFETTI - DOMICILIO ELETTO - NOTIFICAZIONE IN LUOGO DIVERSO - NULLITA - ECCEZIONE.*

La dichiarazione di domicilio e ben diversa dalla elezione di domicilio: mediante la prima, l'imputato indica, come luogo per le notificazioni, quello in cui ha la Sede principale dei suoi affari e interessi, cioe indica il luogo rispondente alla sua effettiva residenza o recapito; mediante la seconda, invece, l'imputato indica un luogo diverso dal primo per il fine particolare di ricevere le notificazioni, assumendo a suo rischio la indicazione di un luogo qualsiasi presso altre persone, ove preferisca che gli siano notificati gli Atti del procedimento penale. Ne consegue che la dichiarazione di domicilio diventa inidonea ad effettuare le notificazioni quando l'imputato si sia trasferito altrove. Invece, le notificazioni eseguite nel domicilio eletto conservano efficacia, per legale presunzione-non suscettibile di contraria dimostrazione-che abbiano raggiunto lo scopo, indifferentemente dalla prova che gli Atti notificati siano oppure non siano venuti a notizia dell'imputato; e, correlativamente, quando vi sia elezione di domicilio, le notificazioni devono essere effettuate soltanto nel luogo cosi indicato, senza che abbiano alcuna Rilevanza ne l'effettiva abitazione del dichiarante ne qualsiasi notizia sulla diversita del domicilio proveniente dal domiciliatario, sicche la notificazione eseguita in luogo diverso e nulla, a meno che non venga effettuata mediante consegna nelle mani proprie dell'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)