Sez. 2, Sentenza n. 217 del 23/01/1973 (Rv. 362041 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - FORMA - ATTO DI OPPOSIZIONE - CITAZIONE - FASE POSTERIORE - RITO SOMMARIO - APPLICABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - FORMA - ATTO DI OPPOSIZIONE - CITAZIONE - FASE POSTERIORE - RITO SOMMARIO - APPLICABILITA.*
L'opposizione al decreto ingiuntivo riguardante onorari di avvocato per prestazioni giudiziali deve essere proposta con atto di citazione a norma dell'art 645 cod proc civ; solo nella fase successiva alla opposizione il procedimento e regolato dal rito speciale di cui agli artt 29 e 30 della legge sugli onorari di avvocati e procuratori. (Conf 148/69, mass n 338054).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)