Sez. 2, Sentenza n. 148 del 22/01/1969 (Rv. 338054 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - FORME - TERMINE - PROCEDIMENTO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - FORME - TERMINE - PROCEDIMENTO.*
Il processo di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a pagamento del compenso dovuto ad avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile va proposto nei modi prescritti dall'art 645 cod. proc. civ., osservandosi i termini di comparizione ivi stabiliti, ulteriormente ridotti a meta per effetto dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n 749 e puo proseguire col rito speciale di cui all'art 29 della stessa legge. (Conf 1099-66, massima n 322190 V anche 99-67, massima n 325781 2120-66, massima n 324133 1794-64 1118-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)