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Sez. 4, Sentenza n. 6296 del 15/01/1981 Ud. (dep. 24/06/1981) Rv. 149535 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - RICHIESTA DI REGRESSIONE DEL PROCESSO NELL'ISTRUZIONE PER LA INDIVIDUAZIONE DELL'IMPUTATO CONCORRENTE RIMASTO IGNOTO - RIGETTO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149535-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - RICHIESTA DI REGRESSIONE DEL PROCESSO NELL'ISTRUZIONE PER LA INDIVIDUAZIONE DELL'IMPUTATO CONCORRENTE RIMASTO IGNOTO - RIGETTO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

Qualora abbia proceduto, in tema di reato colposo a carico di imputato noto e di imputato ignoto, il pretore non ha alcun potere-dovere di far regredire il procedimento nella fase istruttoria al fine di individuare l'imputato rimasto ignoto onde far fruire della di lui eventuale solidarietà passiva nel risarcimento dei danni l'imputato noto, qualora manchi qualsiasi traccia dell'ignoto guidatore, non rientrando una tale ipotesi in nessuno dei casi tassativamente previsti al riguardo dall'art. 402 cod. proc. pen.. (V. Quasi in termini mass. N. 129177, anno 1975; sulla tassatività delle ipotesi di cui all'art. 402 cod. proc. pen. mass. N. 129936, anno 1975).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 404

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)