Sez. 1, Sentenza n. 4680 del 24/06/1974 Ud. (dep. 30/04/1975) Rv. 129936 - 01
ISTRUZIONE PENALE - RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - NUOVO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE PER LO STESSO FATTO - RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE - NECESSITA ESCLUSA.*
ISTRUZIONE PENALE - RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - NUOVO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE PER LO STESSO FATTO - RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE - NECESSITA ESCLUSA.*
Gli artt 402, 403 e 404 cod proc pen, richiedendo, in modo tassativo ed inderogabile, determinate condizioni (nuove prove) e formalita di procedura perche un soggetto prosciolto in istruttoria sia sottoposto a nuovo procedimento per un medesimo fatto, presuppongono che e stata emessa una sentenza istruttoria di proscioglimento (dichiarativa di non doversi procedere contro un determinato imputato). A tale sentenza non e giuridicamente parificabile il decreto di archiviazione ex art 74 cod proc pen, che, avendo natura e disciplina del tutto diverse (in specie, in relazione al limite preclusivo frapposto alla sua emanazione), consente lo svolgimento di attivita istruttoria sul medesimo fatto e l'Esercizio dell'Azione penale anche in difetto di fatti sopravvenuti, senza una formale revoca da parte del giudice istruttore e senza l'osservanza della procedura posta dagli artt 403 e 404 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 402, Cod. Proc. Pen. art. 403 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 404
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)